L’Attestato di CERTIFICAZIONE ENERGETICA per le unità immobiliari

di Arch. Laura Papariello

laura papariello foto blog.jpgDal 1° luglio 2009 è obbligatorio in tutta Italia redigere l’attestato di certificazione energetica per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall’art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005. Infatti, fino al 25 Luglio 2009, data di entrata in vigore del D.M. 26 Giugno 2009, contenente le Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, nelle Regioni sprovviste di una propria legge in materia, l’attestato di certificazione energetica era sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori; ora, con le Linee Guida, in queste Regioni, l’attestato di qualificazione energetica scompare per lasciare il posto all’attestato di certificazione energetica.

La procedura di certificazione energetica degli edifici prevede che il titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, richieda, a proprie spese, ai Soggetti certificatori (la cui figura non è ancora stata definita dal regolamento), la certificazione energetica dell’immobile.

Il certificatore deve:

1. fare una verifica del progetto per determinare la prestazione energetica dell’immobile e individuare gli interventi di riqualificazione energetica economicamente convenienti;

2. classificare l’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e confrontarlo con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;

3. rilasciare l’attestato di certificazione energetica.

Le principali novità introdotte dalle Linee Guida:

– la performance energetica dell’edificio è rappresentata graficamente attraverso uno schema in cui indicare con una lancetta il livello di efficienza energetica e il livello di prestazione energetica raggiungibile nel breve periodo. Questo grafico  si aggiunge a quello ad istogrammi orizzontali colorati;

– la targa energetica indicherà sia le prestazioni energetiche dell’involucro che il rendimento medio dell’impianto;

– per gli edifici superiori a 200mq diventa obbligatorio indicare le performance dell’involucro anche in relazione alla climatizzazione estiva;

– viene introdotta la classe energetica A+, che si aggiunge alle altre sette, identificate dalle lettere dalla A alla G;

– è ufficialmente confermata l’adozione del software DOCET messo a punto da Enea e Itc-Cnr per la diagnosi energetica di edifici esistenti, in alternativa alla norma UNI/TS 11300 e alla procedura semplificata;

– per gli edifici esistenti fino a 1000 mq di scadente qualità energetica, il proprietario

ottemperare all’obbligo di allegare il certificato energetico all’atto di compravendita

o di locazione, con un’autodichiarazione in cui afferma che l’edificio è di classe energetica

 G e che i costi energetici sono molto alti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la sede della S.M.S. Igiene e sicurezza in via

Cavalieri di Vittorio Veneto TEL. 348 2700474

 

L’Attestato di CERTIFICAZIONE ENERGETICA per le unità immobiliariultima modifica: 2009-10-12T15:03:00+02:00da consumatori
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