Cassazione. IVA SUI RIFIUTI: LA TIA E’ UNA TASSA E NON E’ SOGGETTA AD IVA

di Lucia Checchia

 

lucia_checchia.jpgTIA: tassa o tariffa? In seguito alla sentenza n. 238/09 della Corte Costituzionale non c’è più alcun dubbio: quella sui rifiuti è una tassa a tutti gli effetti e, in quanto tale, non assoggettabile ad IVA.  Pertanto, i cittadini che risiedono nei Comuni nei quali è stata introdotta la TIA (Termoli è esclusa in quanto vige ancora la Tarsu) e che si sono visti addebitare in bolletta l’IVA al 10%, possono presentare istanza di ricorso al Comune o all’ente a cui è stato affidato il servizio per chiederne il rimborso. Il rimborso potrà essere richiesto fino al 24 luglio 2011 per i pagamenti effettuati nei 10 anni precedenti. Le principali associazioni dei consumatori si stanno mobilitando per assistere, anche legalmente, i malcapitati utenti predisponendo uno schema di lettera per la domanda ad enti e comuni. E’ possibile ritirare gratuitamente il modulo collegandosi ai siti web delle associazioni consumatori. Sul blog del nostro giornale, http://consumatori.myblog.it , è possibile trovare un elenco aggiornato dei siti web delle associazioni consumatori, maggiori approfondimenti sul caso e lo schema di domanda in formato pdf.

Cassazione. IVA SUI RIFIUTI: LA TIA E’ UNA TASSA E NON E’ SOGGETTA AD IVAultima modifica: 2009-10-12T14:00:00+02:00da consumatori
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