Molestie via mail. Cassazione: diverse da quelle telefoniche, ammenda annullata

La molestia via e-mail non e’ perseguibile di per se’, così come avviene per una telefonata o un sms. Il messaggio ingiurioso pervenuto tramite posta elettronica non comporta, a differenza della telefonata, nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, ne’ veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attivita’ del secondo”. Per questo la Cassazione ha annullato senza rinvio “perche’ … Continua a leggere