La molestia via e-mail non e’ perseguibile di per se’, così come avviene per una telefonata o un sms. Il messaggio ingiurioso pervenuto tramite posta elettronica non comporta, a differenza della telefonata, nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, ne’ veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attivita’ del secondo”. Per questo la Cassazione ha annullato senza rinvio “perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato” la condanna al pagamento di un’ammenda di 200 euro inflitta ad un 41enne dal tribunale di Cassino: l’imputato era stato accusato di molestie per aver inviato con la posta elettronica a una donna un messaggio contenente “apprezzamenti gravemente lesivi della dignita’ e dell’integrita’ personale e professionale” del convivente della destinataria.
La Suprema Corte (prima sezione penale, sentenza n.24510) non ha condiviso le conclusioni del giudice del merito, secondo il quale l’articolo 660 del codice penale, relativo al reato di molestie o disturbo alle persone, “con la dizione ‘telefono’ comprende gli ‘altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza’”. Per gli ‘ermellini’, la posta elettronica “utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, ne’ costituisce applicazione della telefonia, che consiste, invece, nella teletrasmissione in modalita’ sincrona, di voci o di suoni”.
Molestie via mail. Cassazione: diverse da quelle telefoniche, ammenda annullata
Molestie via mail. Cassazione: diverse da quelle telefoniche, ammenda annullataultima modifica: 2010-07-02T12:00:00+02:00da
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