per Info Consumatori
È nullo l’accertamento fiscale cosiddetto “Redditometro” effettuato nei confronti del contribuente se l’Ufficio non valuta con attenzione la sua reale situazione economica, anche alla luce delle disponibilità economiche familiari.
A tali conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio (sent. CTP di Sondrio n.24/2/11, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), la quale, in una recente sentenza, chiarisce espressamente che “l’applicazione acritica e tabellare dei parametri costituisce … ormai solo PRESUNZIONE SEMPLICE di maggior capacità reddituale, e quindi contributiva, e che per trovare efficace applicazione ai fini del recupero di imposta deve essere accompagnato e sostenuto da verifiche di fatto circostanziate e documentate circa la effettiva e reale capacità reddituale del soggetto verificato”.