da Aduc – di Alessandro Gallucci
Abbiamo gia’ parlato dei rumori in condominio o meglio delle conseguenze penali della attivita’ rumorose svolte da uno dei condomini nel proprio appartamento. La norma di riferimento e’ l’art. 659 c.p., che recita:
“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, e’ punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.
Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorita’”.