da Aduc – di Alessandro Gallucci
L’amministratore è il mandatario dei condomini (o del condominio, la differenza non è di poco conto e ci riferiamo ai proprietari solo perche’ quella è l’indicazione preponderante in giurisprudenza, cfr. Cass. SS.UU. n. 9148/08).
Come legale rappresentante della compagine, egli commettere errori e quindi incorrere in responsabilita’ connesse all’espletamento dell’incarico. Errori o, peggio, comportamenti volontari ai quali sono riconnesse responsabilita’ di tipo civile e penale.
Partiamo da queste ultime. L’amministratore “fugge con la cassa condominiale”? Egli commette il reato di appropriazione indebita aggravata. Il mandatario si mette d’accordo con le imprese per gonfiare le fatture per la prestazione dei servizi per incassare piu’ del dovuto e spartirsi il malloppo? Allora è punibile per truffa.
Il cambio di gestore elettrico, o di assicurazione condominiale…o altre spese sostenute in nome e per conto del condominio..devono essere comunque ratificate al condominio con delibera assembleare nella prima assemblea utile, fermo restando che l amministratore non può sottoscrivere contratti di durata superiore alla durata del suo mandato..tutto però passa per l approvazione del bilancio consuntivo della gestione.