Agenzia delle Entrate ed Equitalia non possono produrre documenti in giudizio pochi giorni prima dell’udienza finale di trattazione.
Nel processo tributario, infatti, è inammissibile il deposito di documenti “tardivo”, ossia in violazione della legge che prevede per ambo le parti – e quindi per il contribuente da una parte e l’ufficio impositore dall’altra – almeno il rispetto del termine di venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione (art. 32 del Dlgs n.546/92).
Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma (sentenza della CTP di Roma n.209/45/11 liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it – sezione Documenti), la quale, nel dichiarare tardiva la documentazione prodotta dal concessionario della riscossione, ha sancito l’inutilizzabilità delle prove “per intempestività del loro deposito ex art. 32 del Dlgs n.546/92”.