Animali domestici in condominio: dalla Cassazione un’altra conferma

cani.jpgda Aduc – di Alessandro Gallucci

I proprietari di animali domestici possono stare tranquilli: se non hanno sottoscritto un regolamento contrattuale che ne vieti la detenzione, nessuno –salvo il caso di prolungate e dimostrabili molestie– puo’ chiederne l’allontanamento. Questa regola vale anche per quei condomini che abbiano votato in assemblea a favore della clausola di divieto. Spetta anche ad essi, cosi’ come ai contrari, il diritto d’impugnare la norma illegittima. Questo, in sintesi, quanto detto dalla Cassazione, in aderenza al proprio consolidato orientamento, con la sentenza n. 3705 dello scorso 18 febbraio.
La questione della detenzione di animali e’ sempre al centro di accesi dibattiti nell’ambito di un condominio. A nostro parere, sebbene la giurisprudenza non sia di questo avviso, il diritto a vivere un legame affettivo con il proprio animale domestico deve assumere rango costituzionale, trovando tutela nell’ambito dell’art. 2 della Carta Costituzionale, che e’ norma aperta e precettiva (ossia direttamente applicabile). Cio’ consentirebbe di limitare ancor di piu’ le clausole che vietano il possesso di animali in quanto le stesse, per essere legittime, dovrebbero a quel punto indicare anche la ragione del divieto (es. molestie, pericolo per gli altri condomini) non potendosi limitare semplicemente a sancirlo. Cio’ puo’ essere fatto solamente con un’opera costante di proposizione in sede giudiziale delle ragioni appena esposte o anche per via legislativa con un intervento a cio’ mirato.

Animali domestici in condominio: dalla Cassazione un’altra confermaultima modifica: 2011-03-15T15:00:00+01:00da consumatori
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