Pullman. I diritti dei passeggeri

PULLMAN_fdg.jpgda Aduc – di Primo Mastrantoni

Approvato dalla Ue il regolamento che garantira’ i diritti dei passeggeri dei pullman per i servizi nazionali e transfrontalieri per le tratte di piu’ di 250 km. Il regolamento entrera’ in vigore a partire dalla primavera del 2013. Le nuove regole prevedono una compensazione e il rimborso del biglietto in caso di cancellazione del servizio acquistato e in mancanza di una valida alternativa proposta dall’operatore. Le stesse regole si applicano in caso di ritardi che eccedano le due ore. Il viaggiatore che, di fronte all’alternativa proposta o a un ritardo di almeno due ore, voglia rinunciare al viaggio, si vedra’ rimborsato per intero il biglietto.

Se l’attesa per la partenza dura 90 minuti o piu’ i viaggiatori avranno diritto a un rinfresco. In caso di un’interruzione del viaggio, che comporti un pernottamento, la compagnia che offre il servizio sara’ tenuta a rimborsare fino a due notti in albergo, con un massimale di spesa di 80 euro a persona. L’operatore sara’ inoltre responsabile della sicurezza dei passeggeri e dei loro bagagli: esso sarà responsabile per una cifra di almeno 220.000 euro in caso di danni alle persone e per 1.200 euro in caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio.

Pullman. I diritti dei passeggeriultima modifica: 2011-02-26T10:00:00+01:00da consumatori
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