BANCHE. CTCU: la banca modifica tasso del libretto senza comunicarlo? Il cambio è inefficace

RISPARMI.jpgda Guardia Civica

Dal 2006 vige una regola sul tasso di interesse dei libretti di risparmio: se la banca decide unilateralmente di modificare il tasso di interesse, deve comunicarlo subito al possessore del libretto che ha 60 giorni di tempo, da tale comunicazione, per recedere dal contratto, chiedendo l’applicazione delle condizioni di tasso precedenti il cambio.

Si tratta dell’articolo 118 del Testo Unico Bancario che non viene, però, rispettato da parecchi istituti di credito. Ce ne siamo già occupati qualche giorno fa, e oggi arriva un’altra denuncia: quella del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano, cui sono giunte segnalazioni di numerosi clienti bancari, che si sono visti ridurre i tassi sui loro libretti, senza esserne informati.

L’Associazione dei consumatori fa sapere che i clienti sono tutelati dalla legge bancaria: variazioni unilaterali di condizioni bancarie sfavorevoli al cliente e non correttamente comunicate, sono inefficaci per il cliente. Tale principio è stato di recente ribadito anche dall’Arbitro Bancario Finanziario: nel caso in cui la banca non riesca a dimostrare che il cliente sia stato informato, le variazioni sono inefficaci.

BANCHE. CTCU: la banca modifica tasso del libretto senza comunicarlo? Il cambio è inefficaceultima modifica: 2011-02-06T18:00:00+01:00da consumatori
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