L’abuso di diritto in ambito fiscale sussiste solo se l’Agenzia delle entrate prova il “vantaggio fiscale” conseguito dal contribuente.
Tale prova viene raggiunta dall’ufficio attraverso la ricostruzione del disegno elusivo e delle modalità di alterazione degli schemi negoziali volti ad ottenere sostanzialmente un risparmio di imposta.
Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Suprema Corte (Sent. Cass. n. 20030 del 22/09/2010), la quale appare riportare il concetto di abuso di diritto “fiscale” ad una interpretazione più vicina al dettato legislativo (art. 37 bis del D.P.R. n.600/73) rispetto a quanto avvenuto in passato.
ABUSO DI DIRITTO: SOLO SE C’E’ VANTAGGIO FISCALEultima modifica: 2010-09-28T16:00:00+02:00da
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