CASSAZIONE: Accertata la malattia, il lavoratore è libero di uscire dopo la visita fiscale. L’obbligo di reperibilità non vale più.

visita fiscale.jpgRiceviamo da Matteo Gentile

Accertata la malattia, il lavoratore è libero di uscire dopo la visita fiscale. L’obbligo di reperibilità non vale più.
Purché ci si curi a dovere Gli assenti per malattia possono uscire di casa dopo la visita del medico fiscale. Perché l’obbligo di  reperibilità vale solo fino a quando non sia stato accertato lo stato di malattia.

A dirlo  non è il Ministero della Funzione Pubblica, ma la Suprema Corte di Cassazione, con una sentenza del 2008, che oggi torna di stretta attualità (1942/90).

Il casoriguardava un lavoratore che era uscito dopo la visita fiscale e che era stato sanzionato dall’Inps, che riteneva di avere diritto a disporre un ulteriore controllo medico dopo la prima visita fiscale. Secondo l’ente previdenziale, infatti, il lavoratore in malattia, anche se debitamente accertata da un medico di controllo, sarebbe tenuto per tutta la durata della malattia stessa a rispettare le fasce orarie di reperibilità per consentire accertamenti sul permanere delle sue condizioni patologiche. Tesi, questa, che è stata rigettata totalmente dalla Corte di cassazione che, per contro, ha
affermato la piena facoltà del lavoratore assente per malattia di poter disporre liberamente del proprio diritto alla «locomozione». A patto che il medico fiscale abbia già visitato l’interessato. Secondo i magistrati superiori, «la
limitazione alla libertà di locomozione imposta dal regime delle cosiddette fasce orarie di reperibilità» assume carattere eccezionale. E quindi, una volta accertato lo stato di salute (e cioè la malattia del lavoratore), la
persistenza dell’obbligo si tradurrebbe in una imposizione di un riposo orario forzato quotidiano, che potrebbe addirittura non  essere compatibile o comunque non avrebbe ragione riguardo a determinate forme patologiche la
cui terapia potrebbe richiedere, per esempio, l’allontanamento dal luogo abituale di residenza per località più consone alle condizioni patologiche del soggetto (si pensi ai casi di asma allergica).

CASSAZIONE: Accertata la malattia, il lavoratore è libero di uscire dopo la visita fiscale. L’obbligo di reperibilità non vale più.ultima modifica: 2010-05-22T10:00:00+02:00da consumatori
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