MULTE: COME FARE RICORSO

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da Blog del Consumatore 

Due i modi alternativi per impugnare le multe: ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.
Il termine, lo abbiamo detto, è per entrambi di 60 giorni dalla consegna/notifica del verbale di accertamento.
È importante premettere che quando l’agente accertatore rileva l’infrazione in assenza del trasgressore (il caso tipico è il parcheggio in divieto di sosta), in genere lascia sul parabrezza dell’auto un foglietto contenente alcuni elementi, tra cui l’indicazione della norma violata e la relativa sanzione. Tuttavia, tale foglietto costituisce un semplice “preavviso di contravvenzione” che non può essere impugnato: per fare ricorso bisognerà aspettare la notifica del verbale vero e proprio.

In base all’art. 203 del codice della strada il ricorso al Prefetto viene presentato personalmente oppure inviato con raccomandata a/r all’ufficio/comando cui appartiene l’organo accertatore (es. Polizia Municipale, Polizia Stradale) oppure direttamente al Prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione. Il ricorrente può allegare documenti utili a provare l’illegittimità del verbale e può richiedere anche di essere sentito personalmente dal Prefetto. A sua volta, il responsabile dell’ufficio/comando cui appartiene l’organo accertatore è tenuto a trasmettere al Prefetto gli atti corredati dalla prova dell’avvenuta contestazione/notificazione e dalle deduzioni tecniche dell’agente che ha accertato l’infrazione.

MULTE: COME FARE RICORSOultima modifica: 2010-04-26T19:00:00+02:00da consumatori
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