NUCLEARE: IL 22 GIUGNO LA CORTE COSTITUZIONALE DOVRA’ PRONUNCIARSI SULLA ILLEGITTIMITA’ DELL’ART. 25 E 26 DELLA L. N.99/2009 CHE PRIVA LE REGIONI DI OGNI POTERE IN MATERIA DI LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI NUCLEARI

nucleare.jpgda Codacons

In periodo elettorale l’argomento nucleare sembra essere scomparso, anzi meglio dire taciuto, salvo trovare spazio nelle promesse dei politici che, candidandosi alla presidenza di diverse Regioni, dichiarano di non volere centrali nucleari sul proprio territorio.
E’ quanto oggi accade – spiega il Codacons – in BASILICATA, EMILIA ROMAGNA, LAZIO, LIGURIA, MARCHE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, UMBRIA e MOLISE. Da un lato alcuni rappresentanti di centrodestra dichiarano che nessuna centrale nucleare verrà installata sul proprio territorio di competenza, dall’altro il partito al Governo di cui sono espressione si costituisce nei ricorsi pendenti dinanzi alla Corte Costituzionale per sostenere che le Regioni non hanno alcun potere nè diritto a fornire elementi, pareri o autorizzazioni sulla collocazione delle centrali.
Queste le singole posizioni per regione dei candidati del centrodestra, apparse di recente sulla stampa:

PDL PER IL NO AL NUCLEARE:
Candidato Regione Lazio Renata Polverini
Candidato Regione Marche Emilio Marinelli
Candidato Regione Puglia Rocco Palese


PDL DICHIARAZIONI EQUIVOCHE:

Candidato Regione Campania Stefano Caldoro
Candidato Regione Basilicata Nicola Pagliuca
Candidato Regione Umbria Fiammetta Modena

PDL PER IL SI’ AL NUCLEARE:
Candidato Regione Calabria Giuseppe Scopelliti
Candidato Regione Emilia Romagna Anna Maria Bernini
Candidato Regione Liguria Sandro Biasotti
Candidato Regione Piemonte Roberto Cota

NUCLEARE: IL 22 GIUGNO LA CORTE COSTITUZIONALE DOVRA’ PRONUNCIARSI SULLA ILLEGITTIMITA’ DELL’ART. 25 E 26 DELLA L. N.99/2009 CHE PRIVA LE REGIONI DI OGNI POTERE IN MATERIA DI LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI NUCLEARIultima modifica: 2010-02-24T18:02:00+01:00da consumatori
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2 pensieri su “NUCLEARE: IL 22 GIUGNO LA CORTE COSTITUZIONALE DOVRA’ PRONUNCIARSI SULLA ILLEGITTIMITA’ DELL’ART. 25 E 26 DELLA L. N.99/2009 CHE PRIVA LE REGIONI DI OGNI POTERE IN MATERIA DI LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI NUCLEARI

  1. Prima di sbandierare vittoria, vorrei far riflettere e far leggere la sentenza della corte costituzionale della Repubblica Italiana. Sentenza 215/2010. In tale sentenza si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 . “E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141. Vertendosi in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia, non può in astratto contestarsi che l’individuazione e la realizzazione dei relativi interventi possa essere compiuta a livello centrale, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione. In concreto, però, quando un simile spostamento di competenze è motivato con l’urgenza che si ritiene necessaria nell’esecuzione delle opere, esso dev’essere confortato da valide e convincenti argomentazioni. Ogni motivo d’urgenza dovrebbe inoltre comportare l’assunzione diretta, da parte dello Stato, della realizzazione delle opere medesime. Invece la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti debbano essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato, che per sua natura è aleatorio, sia quanto all’an che al quantum. Si aggiunga che la previsione, secondo cui la realizzazione degli interventi è affidata ai privati, rende l’intervento legislativo statale anche sproporzionato. Se, infatti, le presunte ragioni dell’urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell’esecuzione immediata delle opere, non c’è motivo di sottrarre alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi. I canoni di pertinenza e proporzionalità richiesti dalla giurisprudenza costituzionale al fine di riconoscere la legittimità di previsioni legislative che attraggano in capo allo Stato funzioni di competenza delle Regioni non sono stati, quindi, rispettati. Pres. Amirante, Est. Mazzella – Regione Umrbia e altri c. Presidente del Consiglio dei Ministri – CORTE COSTITUZIONALE – 17 giugno 2010, n. 215”

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