da Aduc – di Alessandro Gallucci
Recita l’art. 1122 c.c.: “Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprieta’, non puo’ eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio”.
La norma, in sostanza, disciplina cio’ che ogni condomino puo’ fare nella propria unita’ immobiliare e quando le opere eseguite debbano ritenersi illegittime.
Una precisazione e’ obbligatoria.
A livello condominiale, fatta salva la presenza di particolari disposizioni contenute nel regolamento condominiale di origine contrattuale, il condomino che decida di iniziare delle opere nella sua proprieta’ esclusiva non deve chiedere l’autorizzazione ne’ all’amministratore, ne’ tanto meno all’assemblea.
La comunicazione puo’ essere conveniente solo per ridurre al minimo i disagi per gli altri condomini nonche’ per facilitare il lavoro delle imprese che debbono effettuare gli interventi.
Si pensi, per esempio, al condomino che decida di ristrutturare l’appartamento e che prima di iniziare i lavori lo comunichi all’amministratore ed ai vicini.