Telemarketing e vendite porta a porta: possiamo ripensarci!

porta.jpgPer i contratti stipulati telefonicamente, così come per tutti i contratti a distanza, per quelli conclusi in casa del cliente e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, vige una particolare disciplina in materia di diritto di recesso, prevista dagli artt. 64 e segg. del codice del consumo.
In questi casi, infatti, noi consumatori corriamo il rischio di essere “allettati” da particolari offerte o promozioni e di fare scelte affrettate senza renderci conto dell’effettiva convenienza e utilità dei prodotti/servizi che acquistiamo. È per questo che il legislatore ha considerato l’eventualità di avere un ripensamento ed ha previsto la possibilità di recedere da questo tipo di contratti senza alcuna penalità e senza doverne specificare le motivazioni.
Non è necessario perciò dimostrare difetti di funzionamento o altri vizi del prodotto: possiamo esercitare il nostro diritto di recesso anche semplicemente perché il prodotto non ci piace più.
Ovviamente la possibilità di recedere è circoscritta entro un termine, che è di dieci giorni lavorativi. Il computo va fatto non contando né il primo giorno né il sabato, la domenica e gli altri giorni di festa. Esempio: il giorno 1 ottobre ricevo a casa un articolo acquistato su internet. Non dovrò calcolare né il lunedì 1 né i successivi sabati e domeniche: il termine scadrà perciò il lunedì 15 ottobre, cioè entro quel giorno dovrò andare in posta e inviare la raccomandata con cui comunico il mio recesso (non usate altri termini tipo annullamento, disdetta o rescissione perché sono sbagliati e possono dare adito a interpretazioni incerte). 

Telemarketing e vendite porta a porta: possiamo ripensarci!ultima modifica: 2009-06-23T13:00:00+02:00da consumatori
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