Con la circolare del 28 maggio 2010, n. 28/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito rilevanti chiarimenti riguardanti l’assoggettabilità all’IRAP di agenti di commercio e promotori finanziari.
Secondo quanto indicato dalla circolare, anche per questi soggetti vi è la necessità di valutare in concreto l’esistenza o meno di autonoma organizzazione.
Tale nuova posizione prende atto delle sentenze n. 12108, 12109, 12110 e 12111 del 2009 con le quali la Cassazione ha affermato che l’esercizio delle attività di agente di commercio e di promotore finanziario – che risultano soggette alla disciplina del reddito d’impresa e non a quella del reddito autonomo – possono essere escluse dall’Irap qualora l’attività risulti non autonomamente organizzata.
Tuttavia, la posizione dell’Agenzia delle Entrate non soddisfa completamente le associazioni di categoria.
Si ritiene, infatti, che una lettura costituzionalmente orientata delle sentenze della Cassazione avrebbe dovuto indurre le Entrate ad estendere il principio a tutte la attività di impresa prive del requisito di AUTONOMA ORGANIZZAZIONE (cd piccoli imprenditori) .
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