Il reclamo obbligatorio e le sanzioni tributarie: i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

reclamo obbligatorio, sanzioni tributarie, agenzia delle entrateda Aduc – di Claudia Moretti

Con Circolare n. 33 del 3 agosto scorso, l’Agenzia delle Entrate ha emesso un ulteriore scritto a chiarimento del nuovo istituto del reclamo obbligatorio nel contenzioso tributario, rispondendo ad alcuni quesiti che la prassi applicativa ha portato alla luce.

 

 
Sanzioni tributarie e mediazione.
Si chiarisce in primo luogo l’ambito di applicazione della norma contenuta all’art. 17-bis del Dlgs 546 del 1992 (articolo col quale si è introdotto il nuovo istituto deflattivo). La mediazione si applica ai provvedimenti impositivi di sole sanzioni tributarie.
Il reclamo, pertanto, deve esser effettuato anche da coloro che intendono impugnare detti provvedimenti. Se la controversia viene definita in sede di mediazione con l’ufficio finanziario, che può ridurre nei limiti edittali la sanzione, oppure confermarla per intero, la somma viene decurtata del 40 %.
Il reclamo obbligatorio e le sanzioni tributarie: i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrateultima modifica: 2012-09-03T12:00:00+02:00da consumatori
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