Quando un volo viene cancellato, i passeggeri possono chiedere una rimborso anche per il danno morale, oltre a quello previsto per il danno materiale subito. Il diritto al risarcimento esiste anche quando l’aereo parte, ma poi è costretto a rientrare all’aeroporto di partenza e il passeggero viene trasferito su un altro volo. E’ quanto ha precisato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in una sentenza pubblicata oggi.
La Corte ricorda che il regolamento comunitario in materia di compensazione ai passeggeri aerei stabilisce alcune misure uniformi che le compagnie aeree devono attuare nei confronti dei loro passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato. Resta, comunque, impregiudicato il diritto dei passeggeri ad un risarcimento supplementare.