Non rientrano nella recente normativa sulla definizione delle liti pendenti (cd “condono”) i ricorsi relativi a ruoli e cartelle esattoriali anche in caso di omesso versamento di tributi.
A tali conclusioni è giunta una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (sent. CTP di Reggio Emilia n.155/04/11), la quale sostanzialmente chiarisce che il recente condono, previsto dal DL n.98/2011, riguarda esclusivamente i provvedimenti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e non quelli relativi alla fase della riscossione (come ad esempio le cartelle esattoriali).
La Commissione Tributaria, inoltre, ha chiarito che la norma, prevedendo la definizione delle liti pendenti al 1° maggio 2011 in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, fa espresso rinvio all’articolo 16 della legge n.289/2002 che, in sintesi, definisce lite pendente “quella in cui è parte l’amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione”.