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Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate ha competenza per le verifiche fiscali relative ai cosiddetti “grandi contribuenti”, negli altri casi la competenza è esclusiva degli uffici locali.
Tale principio emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sentenza della CTP di Milano n.80/26/11 liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it – sezione Documenti), la quale sancisce la nullità dell’accertamento derivante da verifiche effettuate dagli uffici Regionali dell’Agenzia delle Entrate poiché incompetenti.
Infatti, con l’avvento del Decreto legislativo n.300/1999 e delle altre norme successive e ancora grazie all’interpretazione delle stesse ad opera dell’Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che “a decorrere dall’1 gennaio 2009, il trasferimento alla struttura di nuova costituzione delle Direzioni Regionali delle attività di accertamento nei confronti dei grandi contribuenti ….(volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro) … rappresenta una delle principali novità” (circolare dell’Agenzia delle Entrate n.13E del 9/04/2009).