L’ACCERTAMENTO IN COMPIUTA GIACENZA E’ NULLO SE NON COMUNICATO

 ipe.jpgAvv. Matteo Sances

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L’avviso di accertamento inviato per posta ma non ritirato dal contribuente, in quanto momentaneamente assente da casa (cd “compiuta giacenza”), è palesemente illegittimo se il postino non provvede successivamente ad inviare un secondo avviso a mezzo raccomandata del deposito dell’atto presso l’ufficio postale.

Ciò è quanto emerge da una recentissima pronuncia della Suprema Corte (ordinanza della Corte di Cassazione n.16.050/11, depositata il 21 luglio 2011), la quale chiarisce espressamente che lo scopo dell’avviso di giacenza dell’atto presso la posta è quello di consentire “la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatarioe che “la sua mancanza provoca la nullità della notificazione.

L’ACCERTAMENTO IN COMPIUTA GIACENZA E’ NULLO SE NON COMUNICATOultima modifica: 2011-07-26T13:45:00+02:00da consumatori
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