Condominio. Infiltrazioni, conduttore e risarcimento del danno

condominio.jpgda Aduc – di Alessandro Gallucci

Accade, e non di rado, di sentir lamentare danni da infiltrazioni provenienti da altri appartamenti o da parti comuni. In questi casi la giurisprudenza pare orientata a riconoscere un responsabilita’ di tipo oggettivo al proprietario della cosa dalla quale proviene il danno, ai sensi dell’art. 2051 c.c. (Danni da cose in custodia). Ai fini pratici cio’ vuol dire che il danneggiato dovra’ provare il danno e il nesso di causalita’ tra esso e l’infiltrazione proveniente da altro bene mentre il proprietario di quest’ultimo per andare esente da colpa dovra’ dimostrare che l’evento dannoso e’ accaduto per un caso fortuito, vale a dire per il verificarsi a lui assolutamente estraneo.
Che cosa accade se il conduttore di un appartamento, nel perdurare della locazione, subisce un danno ai propri beni (evidentemente beni mobili) a causa di un’infiltrazione proveniente da un altro appartamento o da parti comuni? Molto spesso si e’ tenuti a credere che il responsabile nei confronti dell’inquilino sia il proprietario dell’unita’ immobiliare data in affitto. Eppure questa supposizione di “omniresponsabilita’” di quel soggetto, proprio in un caso del genere non e’ ipotizzabile.

Condominio. Infiltrazioni, conduttore e risarcimento del dannoultima modifica: 2011-07-12T14:00:00+02:00da consumatori
Reposta per primo quest’articolo