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Le circolari dell’Agenzia delle Entrate non sono fonte di diritti e/o di obblighi per il contribuente, il quale può decidere se uniformarsi o meno a tali dettami. Pertanto, qualora il contribuente si sia attenuto alle predette direttive ottenendo dei benefici poi revocati con una successiva circolare, tali benefici dovranno essere restituiti.
Ciò è quanto emerge da una recentissima ordinanza della Suprema Corte (ordinanza n.6056 del 15/03/11), la quale sostanzialmente non ha accolto i rilievi del contribuente che evidenziava l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria poiché in violazione del principio del legittimo affidamento (art. 10 della legge n.212 del 27/07/2000, cd “Statuto dei diritti del Contribuente”).
La Cassazione, infatti, ha chiarito che in caso di revoca di benefici – nella fattispecie si trattava di agevolazioni relative a nuove assunzioni in unità produttive situate in territori particolari – il contribuente è comunque tenuto a restituire le agevolazioni percepite con il solo diritto di essere escluso da eventuali sanzioni.