DECORRENZA DEL TERMINE PER IL RICORSO TRIBUTARIO

 

calendario_0.jpgdi Avv. Diego Conte diegoconte.8@gmail.com

SLC – Consulenza Legale e Tributaria

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2728 del 4 febbraio 2011 ha espresso il principio per cui il termine per la proposizione del ricorso avverso avviso di accertamento, in caso di nullità della notifica, decorre da quando il contribuente ha avuto la piena conoscibilità dell’avviso stesso, circostanza che deve essere adeguatamente provata dall’Ufficio.

La pronuncia trae origine da un ricorso per cassazione proposto dallo stesso Ufficio il quale lamentava la tardività dell’opposizione del contribuente e l’errata applicazione dell’art. 156 c.p.c.

L’avviso di accertamento, infatti, era stato notificato presso un locale “secondario” del contribuente e non presso la sua sede legale. La notifica, quindi, doveva essere considerata “esistente” sebbene viziata da “nullità” e il vizio di notifica sanato ai sensi dell’art. 156 c.p.c. a seguito della successiva proposizione del ricorso. Detto ricorso, tuttavia, sarebbe dovuto essere considerato tardivo (e, quindi, inammissibile) in quanto proposto oltre il termine di legge di 60 gg. dall’avvenuta notifica.

DECORRENZA DEL TERMINE PER IL RICORSO TRIBUTARIOultima modifica: 2011-02-24T14:00:00+01:00da consumatori
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