RIMBORSO INDEBITO IVA: MANCA LA SANZIONE

 

iva-rifiuti.jpgAvv. Matteo Sances

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Nel caso in cui il rimborso IVA erogato al contribuente risulti successivamente non spettante, l’Agenzia delle Entrate oltre al recupero delle somme non può irrogare la sanzione della diversa ipotesi dell’omesso versamento di imposta, anche se manca una specifica sanzione al riguardo.

 

Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Suprema Corte (sent. Cass. n. 15938 del 6/07/2010), secondo la quale il principio di stretta legalità – previsto dall’art. 3 del Dlgs. n.472/97 –  relativo alle sanzioni tributarie, impedisce all’Ufficio di applicare la sanzione dell’omesso versamento di imposta nel differente caso in cui il contribuente ottenga un rimborso non dovuto.

Tale preclusione, infatti, deriva dall’evidente diversità delle due fattispecie e quindi dall’impossibilità di individuare una medesima ratio sanzionatoria dietro ai due comportamenti.

La Cassazione, inoltre, chiarisce che il fatto oggetto della disputa (indebito rimborso) non appare riferibile ad un comportamento del contribuente ma bensì ad un errore dell’Amministrazione finanziaria, la quale avrebbe dovuto verificare con attenzione la spettanza o meno del rimborso.    

 Come sempre, chiunque si trovi di fronte a tali problematiche o abbia necessità di ulteriori chiarimenti potrà contattare l’autore dell’articolo.

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RIMBORSO INDEBITO IVA: MANCA LA SANZIONEultima modifica: 2010-07-22T11:04:00+02:00da consumatori
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