Rai. Antitrust: sì a pubblicazione compensi, ma prima distinguere tra attività commerciale e servizio pubblico

rai1.jpgL’obbligo di rendere pubblici nei titoli di coda dei programmi radio e tv i compensi di conduttori, ospiti, opinionisti, e i costi di produzione dei format è importante per assicurare la trasparenza del servizio pubblico ma, per evitare effetti distorsivi della concorrenza, occorre che questo venga distinto dalle attività commerciali della Rai. Lo afferma l’Antitrust in una segnalazione inviata al Ministro dello Sviluppo Economico e alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
L’Autorità ricorda di avere più volte sollecitato una netta distinzione – in termini di assetti proprietari, profili organizzativi e modalità di gestione e di finanziamento – tra le attività rientranti nel servizio pubblico radiotelevisivo, fondamentale per garantire il pluralismo dell’informazione, e quelle connotate da una vocazione prettamente commerciale. Tale distinzione non è però avvenuta: per questo, nonostante le comprensibili esigenze di responsabilizzazione e trasparenza del servizio pubblico, l’obbligo di rendere noti i compensi creerebbe un’evidente asimmetria nel settore televisivo e potrebbe ridurre la capacità competitiva della Rai nell’acquisire e trattenere le risorse, soprattutto umane.
La Rai sarebbe infatti l’unico operatore obbligato a rendere pubblici i propri costi ad un livello di dettaglio disaggregato, fornendo dati per loro natura estremamente sensibili sotto il profilo commerciale. Né si può ipotizzare di estendere l’obbligo di rendere noti i compensi a tutti gli operatori televisivi: una soluzione di questo tipo creerebbe un’artificiale e generalizzata conoscenza delle condizioni alle quali le imprese attive nel settore televisivo realizzano i propri prodotti, ponendo le basi per condotte di mercato lesive della concorrenza.

Rai. Antitrust: sì a pubblicazione compensi, ma prima distinguere tra attività commerciale e servizio pubblicoultima modifica: 2010-07-10T17:00:00+02:00da consumatori
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