IL PART TIME CONTA LE INDENNITA’

PART.jpgdi Vittorio Spinelli – da L’Avvenire
 L’
Inps semplifica le procedure per il pagamento diretto delle indennità di malattia e di maternità alle lavoratrici e ai lavoratori e dipendenti che osservano un orario part time, orizzontale , vertica o misto, in settori diversi dall’agricoltura. L’intervento dell’Istituto di previdenza, illustrato nella nota n. 30 del 3 marzo scorso, cancella, con effetto immediato, l’obbligo dei datori di lavoro di compilare i modelli Ind.mal. 1 e Ind.mal. 2, per effetto delle informazioni già esposte nelle denunce contributive mensili (Uniemens). I lavoratori part time ricevono  le indennità di malattia e di maternità calcolate sulla base di una retribuzione ridotta, quindi diversa dalla retribuzione corrisposta ad un lavoratore a tempo pieno.
 
 Il calcolo deve tener conto delle diverse modalità di svolgimento di un orario ridotto. Per il part time orizzontale (tutti i
giorni della settimana ad orario parziale rispetto a quello previsto dal contratto collettivo di lavoro) la retribuzione di riferimento, già ridotta, è quella del mese che precede quello in cui inizia il periodo indennizzabile . Lo stesso criterio si applica per i casi di congedo parentale . In caso di part time verticale (attività lavorativa svolta a tempo pieno solo in alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno) o part time misto (l’orario ridotto si alterna all’orario intero in alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno) la retribuzione di riferimento dev
e essere necessariamente riproporzionata alla media dei dodici mesi solari che precedono l’inizio della malattia o del congedo per maternità (sia ordinario, anticipato o posticipato). Si tiene conto in ogni caso di un indennizzo calcolato per gli operai su 26 giornate lavorative e di 30 giornate per gli impiegati.

  Per i casi di congedo parentale in part time verticale o misto,il congedo spetta per le sole giornate di lavoro previste per contratto ed è indennizzato – senza riferimento ad altri parametri – nella misura del 30% della retribuzione giornaliera che il lavoratore avrebbe percepito se non si fosse assentato a motivo del congedo.

 Scuola.
Tutto il personale della scuola, docente e non docente, può chiedere di passare al servizio part time(orizzontale , verticale o misto) richiedendolo al dirigente della scuola di servizio. La facoltà di trasformare il rapporto di lavoro interessa anche al personale che lavora a tempo determinato. I neo immessi in ruolo scelgono il part time direttamente al momento di sottoscrivere il contratto di lavoro. Per i docenti, compresi gli insegnanti di religione, la riduzione dell’orario è di norma il 50%. Il part time,  accolto, deve durare almeno due anni e non può essere modificato, salvo che per esigenze motivate e compatibilmente con la situazione complessiva degli organici. Precedenza assoluta riconosce la legge 247/2007 ai dipendenti con grave patologia oncologica e a chi assiste familiari colpiti dalla stessa patologia.

IL PART TIME CONTA LE INDENNITA’ultima modifica: 2010-03-23T12:00:00+01:00da consumatori
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Un pensiero su “IL PART TIME CONTA LE INDENNITA’

  1. chiedo un parere se possibile.uno che lavora dieci mesi su dodici e in quei mesi lavora solo dal martedì al giovedì della settimana per 18 ore (le ore a tempo pieno da prestare in quei tre giorni sono 24) ha un part time verticale o misto? io ritengo che sia misto, ma altri non concordano con me. Un suo parere motivato mi sarebbe molto gradito.Umberto Scopa

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