SICUREZZA SUL LAVORO: NUOVI OBBLIGHI E SANZIONI

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da Dott.ssa Lina Paradiso

Dal 1 gennaio 2009 sono scattati gli obblighi del decreto sicurezza (D.Lgs 81/08). Con decorrenza da tale data tutti i datori di lavoro (ditte individuali, società semplici, società familiari, società di persone, società di capitali, società cooperative, società consortili, associazioni, ecc.) presso cui anche una sola persona, distinta dal datore di lavoro, presti la propria attività lavorativa indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, anche per soli scopi formativi o anche in qualità di socio lavoratore, sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti dal T.U. e soggetti alle nuove sanzioni.

Nello specifico gli obblighi sono inerenti: a)La valutazione dei rischi: resta fermo l’obbligo di predisporre il Documento di valutazione dei rischi (DVR) oppure l’autocertificazione (per coloro che impiegano meno di 10 lavoratori).Secondo quanto sancito dall’art. 28, comma 2, D.Lgs 81/08 e s.m.i, la data certa deve essere attestata mediante sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, RSPP, RLS o RLST (quando non è stato eletto l’RLS) e medico competente (se previsto). Il mancato adempimento comporta, in caso di contestazione da parte degli ufficiali di Polizia Giudiziaria, la sussistenza di una fattispecie di rilevanza penale sanzionata con l’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 5 a 15 mila euro. b) Secondo il comma 3-bis dell’art.28, il documento deve essere redatto, in presenza di nuova impresa, entro novanta giorni dalla data di inizio dell’attività. c) La nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), degli addetti al primo soccorso (ASP) e degli addetti all’antincendio (AAI). Il mancato adempimento potrebbe comportare la contestazione di reati penali che prevedono l’arresto da 4 a 8 mesi per la mancanza dell’RSPP, oppure l’arresto da 2 a 4 mesi per la mancanza di addetti al primo soccorso o all’antincendio; d) La collaborazione alla verifica della misure di sicurezza da parte del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che deve essere presente in tutte le attività: anche da tale inadempimento può derivare la contestazione di un reato penale che prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 800 a 3000 euro.

Riportiamo di seguito i principali corsi ed adempimenti formali da effettuarsi per le aziende che ad oggi non vi abbiano già provveduto:

SICUREZZA SUL LAVORO: NUOVI OBBLIGHI E SANZIONIultima modifica: 2009-12-22T20:00:00+01:00da consumatori
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