Cartella notificata per posta GIURIDICAMNETE INESISTENTE. Nuova Sentenza

equitalia.jpgAvv. Matteo Sances

Se la notifica delle cartelle esattoriali o di un altri atti emessi da Equitalia (ad es. un avviso di intimazione, un fermo amministrativo o avviso di ipoteca) viene effettuata per posta essa “deve considerarsi giuridicamente inesistente”.

Infatti, secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Genova (sent. n. 125  del 12/06/2008, liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it), deve ritenersi giuridicamente inesistente la notifica a mezzo posta della cartella esattoriale che l’Agente della riscossione ha direttamente notificato al contribuente, ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/73, SENZA AVVALERSI DELLA INDISPENSABILE INTERMEDIAZIONE DELL’AGENTE DELLA NOTIFICAZIONE (ossia. 1) dell’ufficiale della riscossione; 2) del messo comunale; 3) degli agenti della polizia municipale; 4) altri soggetti sempre opportunamente autorizzati dal Concessionario.

Tale situazione comporta dunque la vera e propria inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile alcuna sanatoria degli atti (in quanto è come se non fossero mai esistiti).

Alla luce di quanto detto, pertanto, il contribuente avrebbe la possibilità di contestare non solo le cartelle che dovesse ricevere in futuro ma, ipoteticamente, anche quelle vecchie pervenute per posta,  sostenendo la loro “giuridica inesistenza” poiché e come se le somme non fossero mai state richieste.

 

Cartella notificata per posta GIURIDICAMNETE INESISTENTE. Nuova Sentenzaultima modifica: 2009-12-20T18:00:00+01:00da consumatori
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