RUBRICA TRIBUTARIA: CREDITI “IRPEF” E “IRPEG” ANTE 1997: NULLA E’ PERDUTO, SONO IMPRESCRITTIBILI

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di Avv. Matteo Sances (

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Ogni anno si pone per molti contribuenti il problema di capire come procedere per ottenere il rimborso delle imposte sui redditi versate in eccedenza.

Molti dubbi, poi, sorgono in riferimento alle annualità per le quali vi è ancora la possibilità di poter chiedere il rimborso e quali, invece, risultano ormai definitivamente prescritte (e quindi non più rimborsabili).

In merito, è bene chiarire che il rimborso di tale tipologia di crediti –  ossia quelli tributari –  è soggetta a due istituti fondamentali quali la decadenza (art. 2964 cc) e la prescrizione (art. 2946 e segg. cc).

Relativamente al primo istituto, occorre precisare che un termine a pena di decadenza non è soggetto né a interruzione né a sospensione, salvo che sia disposto diversamente.

Ai fini del rimborso fiscale, la normativa prevede dei termini tassativi di decadenza, come ad esempio l’articolo 38 del DPR 602/73, il quale –  relativamente alle imposte dirette –  al primo comma prevede che “il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione a sede il concessionario … istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento”.

RUBRICA TRIBUTARIA: CREDITI “IRPEF” E “IRPEG” ANTE 1997: NULLA E’ PERDUTO, SONO IMPRESCRITTIBILIultima modifica: 2009-10-28T20:00:00+01:00da consumatori
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