La Suprema Corte (prima sezione penale, sentenza n.24510) non ha condiviso le conclusioni del giudice del merito, secondo il quale l’articolo 660 del codice penale, relativo al reato di molestie o disturbo alle persone, “con la dizione ‘telefono’ comprende gli ‘altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza’”. Per gli ‘ermellini’, la posta elettronica “utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, ne’ costituisce applicazione della telefonia, che consiste, invece, nella teletrasmissione in modalita’ sincrona, di voci o di suoni”.
Molestie via mail. Cassazione: diverse da quelle telefoniche, ammenda annullata
Molestie via mail. Cassazione: diverse da quelle telefoniche, ammenda annullataultima modifica: 2010-07-02T12:00:00+02:00da
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