di Alessandra Gambadoro da nuovofiscooggi.it
Si è espressa così, con la sentenza n. 25147 del 17 giugno 2009, la terza sezione penale della Corte di cassazione a proposito di un imputato già condannato in primo e secondo grado.
L’uomo, che da tempo non pagava le imposte dovute, aveva ceduto un appartamento alla società amministrata dalla moglie con lo scopo di sottrarre il bene alla futura attività di pignoramento dei beni espletata nei suoi confronti dalle Entrate.
Le motivazioni della sentenza traggono spunto dalla valutazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, previsto dall’articolo 11 del Dlgs 74/2000. Secondo la Suprema corte, tale fattispecie è sostanzialmente diversa da quella precedente, disciplinata dall’articolo 97, comma 6, del Dpr 602/1973 (come modificato dall’articolo 15, comma 4, della legge 413/1991) e adesso abrogata.