LA NOTIFICA AL SOLO PORTINAIO NON BASTA

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Gli atti tributari – sia che si tratti di accertamenti fiscali che di cartelle esattoriali – devono raggiungere necessariamente il destinatario altrimenti sono nulli.

A queste conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Roma che, in una recente pronuncia ha annullato una serie di cartelle esattoriali poiché consegnate solamente dal portinaio senza il successivo avviso del contribuente (Sent. CTP di Roma n.231/51/13 liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).

atti tributari,avvocato,sances,notifica,portinaio,non bastaSecondo i giudici della Commissione, infatti, la cartella consegnata in questo modo è da annullare “in quanto è stata notificata non personalmente ma a persona diversa dal ricorrente … sotto il vigore dell’art. 37, comma 27, lett. a) del DL 4 luglio 2006 n.223 (cd. Decreto Bersani) in vigore dal 4 luglio 2006 che espressamente prevede che qualora il consegnatario dell’atto sia persona diversa dal destinatario il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. In questo caso manca infatti la seconda raccomandata di avviso della consegna della cartella al contribuente e pertanto la stessa va annullata per vizio attinente alla procedura di notificazione”.   

LA NOTIFICA AL SOLO PORTINAIO NON BASTAultima modifica: 2013-06-10T11:25:00+02:00da consumatori
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