Da qualche anno è diventata più pressante la problematica relativa all’eventuale opposizione ai pignoramenti presso terzi effettuati dal concessionario della riscossione.
Tali atti seguono una via privilegiata rispetto a quella esercitata da un normale creditore, in quanto viene data la possibilità a Equitalia di ordinare al terzo (ossia ad un debitore del contribuente, ad es. l’istituto di credito, il datore di lavoro, etc…) il pagamento di una somma di denaro in suo favore al fine di soddisfare il debito tributario del contribuente; tutto ciò senza alcun controllo da parte di un organo giudiziario (in pratica, diversamente da quanto stabilito dagli artt. 543 e segg. cpc, il concessionario, ai sensi dell’art. 72bis del DPR n.602/73, può ordinare al terzo il pagamento di una somma di denaro senza citarlo in giudizio per rendere davanti ad un giudice dichiarazioni relative all’esistenza di debiti nei confronti del contribuente).