di Studio Legale Tributario Sances
per Info Consumatori
Equitalia deve esibire al contribuente sia le ricevute di ritorno delle raccomandate che copia delle cartelle esattoriali, diversamente non vi è prova del corretto espletamento della procedura esecutiva.
Solo in questo modo il concessionario può dare piena prova sia del CONTENUTO che della NOTIFICA delle cartelle.
È quanto emerso da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova (Sent. CTP di Genova n.11/01/12, depositata il 25/01/2012; liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), la quale, nell’annullare una serie di cartelle per un importo complessivo di euro 401.233,29, chiarisce che “La Commissione valutate le argomentazioni addotte da ambo le parti, ritiene assorbente rispetto a tutte le contestazioni mosse da parte ricorrente, nonché alle controdeduzioni formulate da parte resistente, l’obiettiva mancata produzione delle cartelle di pagamento, essendo queste ultime l’atto posto a base della procedura di riscossione del credito tributario, atto di natura ricettizia di cui non viene documentata l’esistenza”.