ISTANZA DI RIMBORSO IRAP PER I PROFESSIONISTI A SEGUITO DELLA PRIMA DECISIONE FAVOREVOLE AI DELLA CASSAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI
ISTANZA DI RIMBORSO IRAP PER INCOMPATIBILITÀ CON LA VI DIRETTIVA CEE
Vincenzo D’Andò
(Commercialista e Revisore contabile in Palermo)
Per i piccoli professionisti l’IRAP è in contrasto con i principi costituzionali. Per l’esclusione da tale imposta necessita, quindi, l’insussistenza di struttura organizzativa, la mancanza di dipendenti o di collaboratori e la mancanza di capitali conseguiti a seguito di mutuo. Ciò soprattutto, quando a sostegno di tali argomentazioni sia prodotta la relativa necessaria documentazione.
Le prove documentali (in presenza di beni strumentali irrisori e di compensi occasionali a terzi) fanno escludere, nell’esercizio della professione, sia l’esistenza di una struttura organizzativa stabile, con lavoratori subordinati o con collaboratori parasubordinati, sia l’impiego di capitali provenienti da mutui esterni.
Non occorre la verifica della esistenza di una organizzazione, avente caratteri ulteriori rispetto alla abitualità ed autonomia dell’attività esercitata.