Indennizzabili le complicanze da vaccini anche non obbligatori

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Con sentenza n. 107/2012 del 26 aprile scorso, la Corte Costituzionale ha accolto la questione sollevata dal Tribunale di Ancona, dichiarando costituzionalmente illegittima l’esclusione di indennizzo in caso di complicanze permanenti scaturite da vaccini raccomandati ma non obbligatori, a fronte della risarcibilità invece dei danni derivati da vaccini obbligatori.
La Corte ha così fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1, comma 1, legge 23 febbraio 1992, n. 210 (che prevede appunto un indennizzo da parte dello Stato, in favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), sancendone l’applicabilità anche alle complicanze derivate da vaccini non obbligatori (come il morbillo, la rosolia e la parotite).

Indennizzabili le complicanze da vaccini anche non obbligatoriultima modifica: 2012-05-25T18:00:00+02:00da consumatori
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