di Matteo Sances
Se l’accertamento fiscale contiene degli errori tali da renderlo illegittimo deve essere annullato dall’Amministrazione Finanziaria anche se sono decorsi i termini per fare opposizione.
A queste considerazioni è giunta nei giorni scorsi la Suprema Corte (sent. Corte di Cassazione n.6283 del 21/04/2012), la quale chiarisce che l’agenzia delle entrate deve necessariamente conformarsi ai principi costituzionali di imparzialità, correttezza e buona fede della Pubblica Amministrazione.
Proprio in riferimento a tali principi, i giudici chiariscono che “E’ evidente che le predette regole impongono alla Pubblica Amministrazione, una volta informata dell’errore in cui è incorsa, di compiere le necessarie verifiche e poi, accertato l’errore, di annullare il provvedimento riconosciuto illegittimo o, comunque, errato. Non vi è, dunque, spazio alla mera discrezionalità poiché essa verrebbe necessariamente a sconfinare nell’ARBITRIO, in palese contrasto con l’imparzialità, correttezza e buona amministrazione che sempre debbono informare l’attività dei funzionari pubblici”.