Farmaci equivalenti: informare il paziente è diventato un obbligo

farmaci equivalenti, farmacia, parafarmacia, principio attivo, farmacista, obbligo informare, farmaco generico,da Casa del Consumatore

I medicinali equivalenti sono in commercio ormai da diversi anni. Ma soltanto dal 25 marzo di quest’anno è stato introdotto per legge l’obbligo di informare della loro esistenza tutti i pazienti. Oggi, infatti, il medico che prescrive un farmaco deve indicare al proprio paziente se ne esistono in commercio anche di equivalenti.

Quando, poi, non è espressamente specificata nella ricetta medica la non sostituibilià della medicina prescritta, il farmacista ha l’obbligo di informare il paziente/cliente dell’eventuale esistenza e disponibilità di medicinali equivalenti di prezzo inferiore. In questo modo, il cliente potrà decidere se acquistare il farmaco prescritto dal medico o il suo equivalente. Ma cos’è e quali caratteristiche deve avere un farmaco equivalente?

Si tratta di medicinali “bioequivalenti” a prodotti farmaceutici originali (c.d. “di riferimento”) dei quali contengono la stessa quantità e qualità del principio attivo, presentano la medesima forma farmaceutica (es. pomate, sciroppi, fiale, bustine solubili, compresse, ecc.), la stessa via di somministrazione, nonché uguali modalità di rilascio e dosaggio. Insomma lo stesso comportamento ed effetto nell’organismo.

Farmaci equivalenti: informare il paziente è diventato un obbligoultima modifica: 2012-04-21T16:00:00+02:00da consumatori
Reposta per primo quest’articolo