RIMBORSO TRIBUTI: NOVITA’

agentrate.jpgAvv. Matteo Sances

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L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate tenuto a trattare le istanze di rimborso dei tributi è quello competente per quell’anno d’imposta.

Ciò è quanto emerso dalla Risoluzione n. 123 del 14 dicembre 2011, attraverso la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il quesito di un contribuente, il quale, nel corso degli anni, ha cambiato più volte il proprio domicilio fiscale con la conseguente alternanza di più uffici delle Entrate territorialmente competenti.

L’Agenzia delle Entrate, in aderenza a quanto prospettato dal contribuente, ha dunque ribadito che “l’ufficio competente a ricevere l’istanza di rimborso debba essere individuato  in  ragione  del  domicilio  fiscale  del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione dei  redditi  in relazione ai quali genera il rimborso, così come previsto dall’art.  31  del DPR n. 600 del 1973.

Inoltre, l’Ufficio ha chiarito anche che “laddove il contribuente dovesse inoltrare  l’istanza  di rimborso ad un ufficio non competente a riceverla, sarà cura di quest’ultimo provvedere  alla  trasmissione  della  richiesta   alla   struttura   avente competenza”.

Infine, si ricorda che la medesima problematica è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza anche per quanto riguarda la competenza territoriale in fase di accertamento dei tributi.

Anche in questa fase, infatti, l’individuazione dell’Ufficio competente è importante poiché l’accertamento fiscale effettuato da un ufficio dell’Agenzia delle Entrate non competente per territorio determina l’illegittimità dell’accertamento stesso (sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n.149 del 17/04/2009, visibile sul sito www.studiolegalesances.it

RIMBORSO TRIBUTI: NOVITA’ultima modifica: 2011-12-19T18:32:00+01:00da consumatori
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