da Aduc – di Alessandro Gallucci
Il codice civile, ai fini della partecipazione ai costi di realizzazione, prevede e disciplina due distinte tipologie d’innovazioni:
a) le innovazioni che potremmo definire “ordinarie”;
b) quelle gravose o voluttuarie e suscettibili di utilizzazione separata.
Le spese per le prime, deliberate dall’assemblea con le maggioranze indicate dall’art. 1136, quinto comma, c.c., devono essere sostenute da tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprieta’ (art. 1123, primo comma, c.c.).
Quanto alle innovazioni suscettibili d’utilizzazione separata, sebbene la loro deliberazione sia sempre di competenza assembleare, il costo dev’essere sostenuto interamente ed esclusivamente da chi ne fara’ uso.
Resta fermo, secondo la legge, il diritto degli originari dissenzienti a chiedere ed ottenere l’utilizzazione del bene in un momento successivo previa partecipazione alla spesa.