Assunzione di clandestini. La responsabilita’ penale del datore di lavoro

penale.jpegda Aduc

A seguito di una recente sentenza della Corte di Cassazione penale, molti datori di lavoro -o potenziali tali- di cittadini stranieri extracomunitari hanno scritto e telefonato al servizio immigrazione di Aduc chiedendo spiegazioni sul “senso” della sentenza. La Corte di Cassazione, Sez. I penale, con la sentenza n. 32934 del 31 agosto 2011 ha affermato la responsabilita’ penale del datore di lavoro che abbia in buonafede assunto un straniero clandestino ritenendolo invece regolare. Secondo la Corte il datore di lavoro non puo’ limitarsi a “fidarsi” delle rassicurazioni dello straniero, ma deve personalmente verificare il regolare possesso del permesso di soggiorno: “quanto all’elemento soggettivo del reato, all’epoca di natura contravvenzionale, come l’imputato non potesse fondatamente invocare la sua buona fede, visto che egli si era «fidato di assicurazioni verbali dei due soggetti assunti senza pretendere l’esibizione del prescritto permesso di soggiorno», con ciò implicitamente uniformandosi, per altro, all’insegnamento di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 37409 del 25/10/2006, dep. il 13/11/2006, Rv. 235083, imp. Grimaldi), secondo cui «la responsabilità del datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze uno straniero privo del permesso di soggiorno non è esclusa dalla buona fede invocata per aver preso visione della richiesta di permesso di soggiorno avanzata dallo straniero»; eventualità questa, per altro, neppure mai evocata dal XXXXX/XXXXX ritenuto colpevole non già in forza di presunzioni ma a ragione della circostanza in fatto, assolutamente pacifica, che l’imputato non aveva effettuato alcuna verifica in merito alle interessate dichiarazioni dei lavoratori relativamente alla regolarità della loro permanenza nel territorio dello Stato”.

Assunzione di clandestini. La responsabilita’ penale del datore di lavoroultima modifica: 2011-10-20T10:00:00+02:00da consumatori
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