II danno da vacanza rovinata nel nuovo “Codice del turismo”

II danno da vacanza rovinata nel nuovo “Codice del turismo”da Adico

Con il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 è entrato in vigore, a far data dal 21 giugno 2011, il nuovo Codice del Turismo.
La novità meritevole di nota è senza dubbio rappresentata dalla rubrica dell’art. 47, “danno da vacanza rovinata”, che prevede “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del dannocorrelato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”. Grazie alla sentenza della Corte Europea, “l’art. 5 della Direttiva del Consiglio n. 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso”, viene “interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione di un contratto turistico rientrante nel campo di applicazione della direttiva”.

II danno da vacanza rovinata nel nuovo “Codice del turismo”ultima modifica: 2011-08-22T00:05:00+02:00da consumatori
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