Conciliazione obbligatoria. La legittimita’ al vaglio della Corte Costituzionale

conciliazione.jpgda Aduc – di Emmanuela Bertucci

Il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 obbliga chi intenda iniziare una causa civile a rivolgersi, prima di andare in giudizio, ad un organismo di conciliazione.
La legge, entrata in vigore il 21 marzo 2011 (tranne per le conciliazioni in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (incidenti stradali), per le quali l’obbligatorieta’ scattera’ nel marzo 2012) vuole decongestionare i tribunali passando per le tasche dei cittadini, che per poter intentare una causa dovranno non solo pagare il proprio avvocato e i costi ordinari della giustizia, ma anche accollarsi l’ulteriore onere della conciliazione, i cui costi -stabiliti per i soli organismi pubblici di mediazione (le societa’ private che svolgono attivita’ di conciliazione non hanno vincoli di prezzo) con il decreto ministeriale n. 180 del 2010.

Obbligare i cittadini a rivolgersi ad un mediatore prima di andare in giudizio rende piu’ difficile e oneroso l’accesso alla giustizia, e la questione e’ stata di recente portata all’attenzione della Corte costituzionale che dovra’ giudicare se un simile obbligo sia conforme all’art. 24 della Costituzione, secondo il quale “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”. La Corte costituzionale e’ stata infatti interpellata dal Tar Lazio, con ordinanza n. 3202 del 12 aprile 2011 su un ricorso dell’Oua (Organismo unitario dell’avvocatura), di alcuni ordini forensi e associazioni di categoria, e dell’Unione delle camere civili;

Conciliazione obbligatoria. La legittimita’ al vaglio della Corte Costituzionaleultima modifica: 2011-04-28T10:00:00+02:00da consumatori
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