La Sesta sezione penale della Corte di cassazione (14431/11, depositata il 12/04) conferma un orientamento recente (n.7965/2011) ed ha rigettato il ricorso di uno spacciatore contro l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Torino.
Nello specifico si tratta di monoacetilmorfina, una sostanza a meta’ tra morfina ed eroina che, comunque, pur se non in Tabella, la qualifica come sostanza stupefacente.
Le nuove droghe sono perseguibili anche se non previste in legge. Cassazioneultima modifica: 2011-04-18T17:00:00+02:00da
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