Condominio. Convocazione dell’assemblea e onere della prova

assemblea.jpgda Aduc – di Alessandro Gallucci

Il sesto comma dell’art. 1136 c.c. recita: “l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione”.


Detto più chiaramente
: tutti i condomini hanno diritto ad essere avvisati dello svolgimento della riunione.

Ai sensi del terzo comma dell’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, tale avviso deve essere comunicato ai comproprietari almeno 5 giorni prima della data fissata per l’assemblea (in prima convocazione).

Il regolamento di condominio può prevedere un termine più lungo.
Per molto tempo è stato incerto se l’omessa convocazione comportasse la nullità o l’annullabilità della deliberazione assembleare.

diritto-internazionale.jpgLa differenza non è di poco conto: nel primo caso la decisione dell’assise può essere impugnata senza limiti di tempo, nel secondo caso è necessario provvedere al ricorso giudiziale entro 30 giorni, come prescritto dall’art. 1137 c.c.Per eliminare ogni tipo d’incertezza s’è reso necessario l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Cassazione. Secondo i giudici, che da quell’occasione in poi si sono sempre espressi nello stesso modo, “la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale comporta non la nullita’, ma l’annullabilita’ della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137, 3° comma, c.c. – decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione – e’ valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio” (Cass. SS.UU. n. 4806/05).

Condominio. Convocazione dell’assemblea e onere della provaultima modifica: 2011-04-12T13:00:00+02:00da consumatori
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