Rendiconto condominiale: in sede d’impugnazione se ne puo’ contestare solo la legittimita’

condominio.jpgda Aduc -di Alessandro Gallucci

Per quali motivi i condomini possono impugnare il regolamento di condominio?

Ce lo dice una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 5254, pubblicata il 4 marzo 2011. Prima d’entrare nel merito della vicenda vale la pena accennare per sommi capi alla nozione di rendiconto ed alle sue principali caratteristiche.
Il rendiconto condominiale (sia esso preventivo o consuntivo) ha il precipuo compito di consentire una quantificazione delle spese (da sostenersi o quelle sostenute) necessarie per la gestione e conservazione delle parti comuni dell’edificio, nonche’ alla sua ripartizione tra tutti i condomini.
Il compito di redigere il rendiconto spetta all’amministratore di condominio. Tale incombenza deve essere assolta al termine di ogni anno di gestione. La mancanza presentazione all’assemblea del rendiconto, per due anni di seguito, consente ad ogni condomino di agire in giudizio per la revoca del proprio mandatario (art. 1129 c.c.).
Il codice civile non prevede espressamente la maggioranza necessaria per l’approvazione del bilancio annuale. In ragione di cio’ non v’e’ motivo per non ritenere che lo stesso debba possa essere deliberato:

Rendiconto condominiale: in sede d’impugnazione se ne puo’ contestare solo la legittimita’ultima modifica: 2011-03-30T15:00:00+02:00da consumatori
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