Anatocismo e termine per richiedere la restituzione. Novità nel decreto milleproroghe

anatocismo-bancario.jpgda Aduc -Avv. Emanuela Sacchi, foro di Milano
e.sacchi@limatolavvocati.it

L’art.2, comma 61 del decreto cd. “milleproroghe”, convertito in legge 26.2.2011 n. 10, contiene l’interpretazione autentica dell’art. 2935 cod. civ. – a norma del quale il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere – e dispone testualmente che “in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa” (il termine di prescrizione è di dieci anni).
Tale norma pone nel nulla la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU. 2.12.2010 n. 24418), che aveva affermato il principio – per così dire opposto- e comunque più favorevole ai correntisti, secondo cui il termine di prescrizione, per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, comincia a decorrere dal giorno della chiusura del rapporto e non dalla data dell’annotazione in conto.

Anatocismo e termine per richiedere la restituzione. Novità nel decreto milleprorogheultima modifica: 2011-03-05T10:01:00+01:00da consumatori
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